(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto; Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della Giunta regionale); Considerato quanto segue: 1. E' necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera piu' puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalita' di esercizio; Approva la presente legge: Art. 1 Tipologie di spese. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: «manifestazioni» e' sostituita dalla seguente: «iniziative». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 le parole: «in casi eccezionali, il Presidente puo' disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.» sono soppresse. 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 e' aggiunta la seguente: «b-bis) il presidente della Giunta regionale puo' disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalita' istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.».