(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          12 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina  delle
spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della  Giunta
regionale); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' necessario procedere alla  modifica  della  disciplina  delle
spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della  Giunta
regionale al fine di ridefinire in maniera piu' puntuale le tipologie
di spesa in essa disciplinate e le relative modalita' di esercizio; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Tipologie di spese. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28  novembre  2006,
n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e  dei
componenti della Giunta regionale), la  parola:  «manifestazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «iniziative». 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n.
58/2006 le parole: «in casi eccezionali, il Presidente puo'  disporre
l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo  di  concorso  alle
spese di  organizzazione  di  specifiche  iniziative  di  particolare
rilevanza.» sono soppresse. 
  3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
n. 58/2006 e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis)  il  presidente  della  Giunta  regionale   puo'   disporre
l'erogazione  di  un  contributo  in   danaro,   nei   limiti   degli
stanziamenti di  bilancio,  a  sostegno  di  iniziative  promosse  da
soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti
alle   finalita'   istituzionali   della   Regione   per   le    loro
caratteristiche  di  promozione  sociale,  economica,   culturale   e
sportiva.».